Lo sportello di garanzia è lo sportello di riferimento a tutela del cittadino consumatore, in attuazione dell'art. 27-ter del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 Codice del Consumatore
Il 23 ottobre 2005 è entrato in vigore tale Codice, avente lo scopo di ricomporre in un quadro organico e coerente la normativa posta a tutela del Consumatore, che si compone di 146 articoli (diventati 170 dopo le modifiche del 2007). L'approvazione del Codice segna una pietra miliare nella tutela dei consumatori italiani, soprattutto per la rilevanza che il nuovo "ordinamento" assume in termini di politica del diritto: come è noto, la disciplina dei rapporti di consumo era rimessa alla legislazione di settore piovuta in modo disorganizzato, per lo più come recipiente (non sempre adeguatamente meditato) delle direttive comunitarie. Su questo scenario interviene l'opera di riassetto che assume come filo conduttore le fasi del rapporto di consumo, dalla pubblicità alla corretta informazione, dal contratto, alla sicurezza dei prodotti, fino all'accesso alla giustizia e alle associazioni rappresentative di consumatori.
ARTICOLO N.27 ter Autodisciplina I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all’articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l’organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta. 2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l’esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l’Autorita’, ai sensi dell’articolo 27, o il giudice competente. 3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorita’ fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all’Autorita’, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorita’, valutate tutte le circostanze, puo’ disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni (1).
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Gli Utenti/Consumatori delle prestazioni professionali possono rivolgersi allo Sportello di Garanzia:
a) in caso di contenzioso con i singoli professionisti, l'associazione si impegnerà alla segnalazione concordata della controversia segnalata dal consumatore come previsto dall'art. 27-ter del codice al consumo
b) per ottenere informazioni relative all'attività professionale rappresentata dall'associazione
c) per ottenere informazioni relative agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.
A seguire i contatti del suddetto Sportello di Garanzia
mail: sportellogaranzia@federazioneistruttorifitness.it